Descrizione
La Costituzione, all'art. 102 terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”.
E’ così previsto che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Appello o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da giudici togati e giudici popolari.
Il giudice popolare è il cittadino italiano che concorre a comporre la Corte d’Appello o la Corte d’Assise d’Appello ed è chiamato a seguito di estrazione a sorte da apposite liste.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede, compilando l’apposito modulo e allegando la fotocopia del proprio documento di identità trasmettendolo per posta elettronica, posta ordinaria o consegna personale allo sportello
La domanda (allegata in basso) deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari e non prevede alcun costo.
I requisiti sono:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise) e licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello).
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio, pertanto, gli iscritti all’albo hanno obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati e chi, senza giustificato motivo, non si presenta è condannato al pagamento di una sanzione stabilita dalla legge più eventuali spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
L’iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso, perdita della capacità elettorale o presentando domanda di cancellazione al proprio comune di residenza.
Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio.
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Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2025, 09:10